Autorizzati nuovi additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso e scrofe

Sulla Gazzetta ufficiale europea  L 326 del 9 dicembre 2017 sono stati pubblicati alcuni regolamenti che autorizzano nuovi impieghi di additivi per mangimi animali.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2275 della Commissione, dell’8 dicembre 2017, autorizza un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Centro Sperimentale del Latte).

Il preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), appartenente alla categoria degli “additivi zootecnici”, è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole. In un suo parere l’Efsa  ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, questo preparato non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente. Inoltre l’additivo è stato potenzialmente in grado di migliorare l’aumento di peso/il peso finale solo in due dei tre studi valutati. Due altri studi sono stati esclusi a causa della mortalità insolitamente elevata e dei bassi livelli di crescita dei volatili. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento e le prove sono state considerate un indicatore sufficiente del miglioramento dei parametri zootecnici dell’aumento di peso. Si è quindi ritenuto che i dati forniti soddisfino le condizioni per dimostrare l’efficacia dell’additivo per i polli da ingrasso. La valutazione del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto il preparato in questione, appartenente alla categoria “additivi zootecnici” e al gruppo funzionale “stabilizzatori della flora intestinale”, è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione, dell’8 dicembre 2017, autorizza un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V.)

 

Il preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), appartenente alla categoria “additivi zootecnici”, era stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi, a suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus, a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, nonché a galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova. In un suo parere l’Efsa ha concluso che il preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente; se aggiunto alla dieta delle scrofe a partire da tre settimane prima del parto fino allo svezzamento dei suinetti, l’additivo può migliorare la crescita degli stessi dalla nascita allo svezzamento. L’Efsa ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento dimostrando che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Pertanto il preparato in questione, appartenente alla categoria “additivi zootecnici” e al gruppo funzionale “stabilizzatori della flora intestinale”, è autorizzato come additivo nell’alimentazione degli animali alle condizioni indicate nell’allegato del presente regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscriviti alla newsletter
ISCRIVITI
close-link
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER